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La normativa
Le polizze fideiussorie sono dei contratti che sostituiscono la cauzione in denaro o in beni reali che un soggetto obbligato è tenuto a costituire a favore della Pubblica Amministrazione o in alcuni casi di un privato. In pratica, attraverso un'obbligazione contrattuale la compagnia di assicurazione si obbliga verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione di un terzo soggetto.
La cauzione può essere prestata in denaro contante, fideiussione bancaria e assicurativa. Quella prestata in denaro obbliga il contraente ad immobilizzare delle disponibilità liquide che potrebbero essere utilizzate per altre finalità, mentre quella prestata attraverso garanzie reali su beni immobili (fabbricati e terreni) determina l'indisponibilità del bene a causa dell'iscrizione ipotecaria. La fideiussione bancaria determina invece l'utilizzo del castelletto o l'apposizione di pegno su fondi disponibili, venendosi anche in questo caso a determinare l'immobilizzo di liquidità.
La polizza fideiussoria invece non presenta questi elementi negativi e costituisce un avallo di solvibilità. Il settore è disciplinato da una rigida normativa da parte dell'Isvap che impone precisi limiti e controlla che tutto si svolga secondo i vigenti principi normativi. Un principio fondamentale in tal senso è che le polizze devono essere prestate quale garanzia accessoria rispetto all'obbligazione principale. L'Isvap inoltre obbliga le imprese autorizzate a compiere delle istruttorie molto dettagliate onde assicurare la solidità patrimoniale ed economica e l'affidabilità dei soggetti obbligati. Le polizze fideiussorie che possono essere rilasciate dalle compagnie devono essere previste da apposite leggi e risultare da documentazione scritta (bando di gara, contratto, concessione ediliza, delibera dell'ente).

Il mercato
Il mercato italiano delle polizze fideiussorie è uno dei mercati più importanti al mondo ed è rappresentato da 52 compagnie che nel 2009 hanno raccolto premi per € 479.938.000. La crescita del settore è da collegare in maniera preponderante allo sviluppo del mercato dei lavori pubblici.
Le caratteristiche
Le parti del contratto sono:
- il contraente che il soggetto che paga il premio e richiede la prestazione della garanzia a favore di un terzo;
- l'ente garantito, ovvero il benficiario della garanzia fideiussoria;
- la compagnia di assicurazione, ovvero il fideiussore e cioè il soggetto che rilascia la garanzia.
Il rischio di questo tipo di contratto assicurativo è da ricollegare all'inadempimento del contraente .
Svicolo e stornoLa polizza fideiussoria si estingue esclusivamente con lo svincolo della garanzia. Attraverso lo svincolo della fideiussione contraente ed assicuratore rimangono liberi dagli obblighi assunti. A tal fine, il contraente deve far pervenire alla compagnia l'originale di polizza consegnatogli dall'ente garantito e acquisire la dichiarazione liberatoria dell'ente garantito che affermi cessato ogni obbligo nei suoi confronti. E' peraltro escluso che il contraente possa liberarsi dagli obblighi di polizza attraverso il rilascio di una sua dichiarzione. Per le polizze fideiussorie relative ad appalti pubblici a garanzia della realizzazione delle opere e altri vincoli contrattuali, lo svincolo può avvenire:
- con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio;
- trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Fanno eccezione le garanzie per il rimborso anticipato dell'Iva che hanno efficacia a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del richiedente per una durata pari a tre anni dal rimborso stesso e alcune polizze per le quali l'ente garantito prevede la scadenza automatica del contratto.
Surroga e rivalsaL'inadempimento del contraente agli obblighi assunti contrattualmente determina l'obbligo per la compagnia assicuratrice di indennizzare il soggetto garantito. Tuttavia, la compagnia, una volta effettuato il pagamento può esercitare l'azione di rivalsa per recuperare quanto liquidato.
La particolarità del settore cauzioni risiede nel fatto che il contraente ha l'obbligo di lasciare indenne l'assicuratore, impegandosi a rifondere tutte le somme a qualsiasi titolo sborsate. Questa particolarità deriva da una esplicita previsione del codice civile, ovvero l'articolo 1949 C.C. che prevede il diritto di surrogazione del fideiussore nei confronti del creditore, nonché dall'art. 1950 C.C. che prevede l'azione di regresso nei confronti del contraente per il recupero di quanto pagato.
Estratto dall'articolo di Roberto Sias "Un settore di domanda per le imprese" pubblicato sulla rivista Assicura n.125 di giugno 2010
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